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CGIL, condanna in Cassazione: rifiutava i soldi del TFR

Dopo dieci anni di contenzioso, la CGIL ha pagato il TFR all’ex funzionario Stefano Oriano solo a seguito di pignoramento. La Cassazione ha riconosciuto il diritto del lavoratore, imponendo il pagamento di 96.501 euro.
Persona in abito formale che timbra un ordine per il pignoramento. L'azione rappresenta la validazione legale di un atto contro la CGIL che non aveva pagato il TFR ad un suo dipendente.

Una vicenda giudiziaria trascinatasi per oltre un decennio si è conclusa nel modo più umiliante possibile per chi, ancora oggi, si presenta come difensore dei diritti dei lavoratori. La CGIL, la principale organizzazione sindacale italiana, ha corrisposto il Trattamento di Fine Rapporto a un proprio ex funzionario solo dopo l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario e il blocco dei conti correnti bancari. Non per scelta, né per ravvedimento, ma perché costretta da un’esecuzione forzata.

Il vergognoso cortocircuito tra la missione proclamata e la realtà quotidiana consumata dentro le mura di Corso d’Italia è qui totale. A subirlo è stato Stefano Oriano, ex quadro della Confederazione, costretto ad attendere dal marzo 2015 all’ottobre 2025 per ottenere ciò che la legge qualifica come diritto essenziale e indisponibile. Dieci anni di rinvii, resistenze e contenziosi per eludere un obbligo elementare: il TFR non è una concessione, non è una trattativa, non è una cortesia. È un debito che il datore di lavoro ha verso chi ha prestato la propria opera.

Eppure, per vederlo riconosciuto, è stato necessario arrivare al pignoramento. Un epilogo che va oltre la singola vertenza e pone una domanda inevitabile: che credibilità può avere chi predica tutele all’esterno, quando le nega ai propri dipendenti fino a quando non interviene la forza dello Stato?

La contesa: “Prestito” o “Incentivo all’esodo”?

La frattura si consuma nel momento più delicato: quello delle dimissioni, nel 2015. È in quel frangente che la CGIL decide di non versare a Stefano Oriano la liquidazione maturata — circa 48.000 euro di sola quota capitale — bloccandola attraverso una compensazione unilaterale. La motivazione? L’esistenza di un presunto credito vantato dal sindacato.

Secondo la tesi della CGIL, una somma di circa 52.000 euro versata anni prima all’INPS per il riscatto della laurea del dipendente sarebbe stata un “prestito personale”, che Oriano avrebbe dovuto restituire alla cessazione del rapporto. Una ricostruzione che trasforma retroattivamente un’operazione concordata in un debito mai formalizzato.

Il lavoratore ha sempre respinto questa versione, dimostrando come quel versamento fosse, in realtà, un incentivo all’esodo. Una somma pattuita con i vertici dell’epoca — in particolare con il segretario organizzativo — per favorire il suo prepensionamento. Un’operazione conveniente per l’organizzazione, che avrebbe così abbattuto i costi fissi del personale per gli anni a venire.

Non esisteva alcun contratto di mutuo, nessuna scrittura privata, nessun atto che potesse qualificare quella somma come prestito. Eppure, in assenza di prove documentali, la CGIL ha scelto di perseguire questa tesi per quasi dieci anni, trascinando il lavoratore in una battaglia giudiziaria estenuante pur di non riconoscere un diritto maturato.

La svolta in Cassazione e il principio di “indisponibilità”

Dopo una prima decisione di Tribunale che aveva parzialmente accolto le tesi del sindacato, la magistratura ha ristabilito la realtà dei fatti. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1433/2022, ha ribaltato il verdetto, chiarendo che la somma versata per il riscatto della laurea non rispondeva a un interesse privato del lavoratore, ma era funzionale agli interessi della CGIL stessa, che mirava a ridurre i propri costi strutturali attraverso l’esodo anticipato.

I giudici di secondo grado hanno evidenziato due elementi che smontano la condotta sindacale:

  1. Assenza di prove: Non è mai stato prodotto alcun documento capace di dimostrare l’esistenza di un prestito o di un obbligo di restituzione. Solo affermazioni arbitrarie prive di riscontri.
  2. Natura del TFR: Il TFR è un diritto indisponibile. Significa che il datore di lavoro non può trattenerlo o utilizzarlo come leva di pressione senza un consenso esplicito e formalizzato del lavoratore. Ogni compensazione unilaterale è illegittima.

Questo principio è stato definitivamente blindato dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 1637/2024 ha respinto il ricorso della CGIL, rendendo la condanna definitiva. A quel punto non restavano più interpretazioni: restava solo l’obbligo di pagare. Eppure, neppure la massima pronuncia è bastata a chiudere la vicenda senza l’uso della forza esecutiva.

Il retroscena: “O rinunci a tutto o niente soldi”

A rendere la vicenda ancora più amara è il retroscena inquietante che emerge dalle trascrizioni depositate in giudizio. Il TFR non veniva semplicemente trattenuto, ma utilizzato come vero e proprio strumento di pressione ai danni del dipendente.

In una registrazione del 2015, relativa a un colloquio tra Oriano e il legale della CGIL, il meccanismo appare in tutta la sua durezza. Di fronte alla richiesta del lavoratore di ottenere almeno la quota di TFR non contestata, l’avvocato riferiva il mandato ricevuto dai vertici (citando i dirigenti Fattorini e Baretella):

«Il mandato che ho avuto io è quello che, nel momento che si raggiunge un accordo… deve essere definitivo, tombale».

Nessun pagamento parziale, nessun riconoscimento dei diritti indisponibili. O la firma su una liberatoria totale che cancellasse ogni altra pretesa, o il blocco dei soldi. I risparmi di una vita lavorativa venivano usati come leva di ricatto, in una strategia che stride violentemente con i valori di solidarietà e giustizia sociale che la CGIL proclama nelle piazze.

L’epilogo: pignoramento forzoso al Monte dei Paschi

L’aspetto più clamoroso è che nemmeno dopo la Cassazione del 2024 la CGIL ha adempiuto spontaneamente. Davanti a una condanna irrevocabile, il sindacato ha continuato a ignorare l’obbligo. A Stefano Oriano non è rimasta altra strada che la notifica del precetto e l’avvio del pignoramento.

Il 30 settembre 2025, il Tribunale delle Esecuzioni di Roma ha messo la parola fine. L’Ufficiale Giudiziario ha prelevato forzosamente dai depositi della CGIL presso la Banca Monte dei Paschi di Siena la somma di 96.501,03 euro.

Una cifra quasi raddoppiata rispetto al debito iniziale, gonfiata da un decennio di interessi, rivalutazioni e spese legali maturate in sei gradi di giudizio. Dieci anni di resistenza ideologica hanno prodotto solo un costo economico enorme e del tutto evitabile.

«Una volta tanto il delitto non ha pagato», commenta Stefano Oriano. Ma è una vittoria amara. «Ho affrontato sei procedimenti a mie spese e aspettato dieci anni per riavere i miei soldi, subendo lo stress di una battaglia contro l’organizzazione per cui ho lavorato una vita».

La CGIL di Maurizio Landini tra piazze e tribunali

Questa vicenda non è solo un caso di cattiva amministrazione, ma un segnale di disprezzo verso l’autorità giudiziaria. La CGIL ha ignorato le sentenze fino all’ultimo istante, manipolandone il senso o eludendone l’applicazione.

Il contrasto diventa assordante se confrontato con le parole sparse al vento dal suo segretario generale. Il 10 gennaio 2026, a Roma, Maurizio Landini ha aperto la campagna per il No al referendum sulla giustizia (come documentato nell’articolo “Referendum, Landini lancia la sfida per la democrazia: Insieme si vince”), parlando di sfida per la “democrazia” e denunciando attacchi contro la Costituzione. Landini ha tuonato contro chi vuole “mettere in discussione l’esistenza stessa della Costituzione”.

Ma quanta ipocrisia si nasconde dietro queste parole? Come può Landini parlare di “applicare la Costituzione” quando la sua organizzazione ha violato per dieci anni l’articolo 36 della Carta, negando il TFR a un proprio dipendente? Come si può denunciare il “malfunzionamento della giustizia” se poi si ignorano le sentenze della Cassazione finché l’Ufficiale Giudiziario non svuota i conti correnti?

Mentre Landini parla di “modello sociale fondato sui valori costituzionali”, la sua CGIL applicava internamente la logica del “mandato tombale”: o la resa del lavoratore o il blocco dei suoi risparmi. La democrazia che Landini difende nei talk show sembra fermarsi sulla soglia di Corso d’Italia. Resta una domanda:

quanta ipocrisia c’è in un leader che si erge a paladino della legalità mentre la sua organizzazione deve essere pignorata per rispettare la legge?

Autore: CGL