Cos’è il TFR: definizione e novità della riforma 2026
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), comunemente noto come “liquidazione”, rappresenta una quota della retribuzione del lavoratore il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Sotto il profilo giuridico, l’articolo 2120 del Codice Civile ne definisce i principi fondamentali, garantendo che questa somma maturi progressivamente per ogni mese di servizio prestato. Tuttavia, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, la natura del TFR è evoluta: non è più solo un risparmio forzoso gestito dall’azienda, ma si configura come il principale strumento di finanziamento della previdenza complementare.
Il diritto alla liquidazione del TFR è universale e matura indipendentemente dalla modalità di interruzione del contratto:
- Dimissioni volontarie (anche telematiche);
- Licenziamento (per giusta causa o giustificato motivo);
- Pensionamento (di vecchiaia o anticipato);
- Decesso del lavoratore (in questo caso la somma spetta agli eredi).
Nel contesto normativo attuale, il TFR non è più una “scelta statica”. Dal 1° luglio 2026, la sua funzione economica dipende strettamente dalla decisione (espressa o tacita via silenzio-assenso) che il lavoratore assume entro i primi 60 giorni dall’assunzione, spostando il baricentro dalla liquidità aziendale alla costruzione della pensione futura.
Quando viene pagato il TFR: tempi e modalità 2026
Le tempistiche di erogazione differiscono in modo significativo tra il settore privato e quello pubblico. È fondamentale distinguere tra chi ha mantenuto il TFR in azienda (o in Tesoreria INPS) e chi lo ha destinato ai fondi pensione.
1. Dipendenti del settore privato
Nel settore privato, il pagamento avviene solitamente entro tempi brevi, regolati dalla prassi e dai contratti collettivi:
- Prassi aziendale: Di norma, la liquidazione avviene entro 30-45 giorni dalla cessazione. Spesso l’importo è incluso nell’ultima busta paga o erogato subito dopo.
- Contratti Collettivi (CCNL): Molti contratti (es. Commercio, Metalmeccanici) stabiliscono termini perentori per il versamento. Il mancato rispetto di tali scadenze può dar diritto al lavoratore di richiedere gli interessi legali.
- Nota sulla Previdenza Complementare: Se il lavoratore ha optato per il fondo pensione (scelta diventata più frequente con il nuovo silenzio-assenso del 2026), l’azienda non eroga nulla. Il lavoratore dovrà richiedere il riscatto della posizione direttamente al fondo, secondo le regole e le tempistiche previste dallo statuto del fondo stesso (spesso legate al pensionamento o a specifici eventi di disoccupazione).
2. Dipendenti del settore pubblico (Novità 2027)
Nel pubblico impiego (PA), la gestione è affidata all’INPS e segue scadenze più rigide, che la Legge 199/2025 ha parzialmente modificato per accelerare i flussi:
Erogazione a rate: Per importi lordi superiori a determinati tetti (solitamente oltre i 50.000 euro), l’INPS continua a prevedere il pagamento frazionato in più tranche annuali.
Anticipo dei termini: Per i dipendenti che cessano il rapporto dal 1° gennaio 2027 per limiti di età o di servizio, il termine per l’erogazione della prima tranche scende da 12 a 9 mesi.
Impatto Fiscale: È importante sottolineare che l’incasso più rapido (entro i 9 mesi) comporta tecnicamente la perdita della detassazione dell’1,5% sull’aliquota IRPEF, precedentemente concessa proprio per compensare il lungo differimento della liquidazione.
| Causa di cessazione | Tempo di pagamento (dalla cessazione) | Nota Riforma 2026/2027 |
|---|---|---|
| Inabilità o decesso | Entro 105 giorni | Termine invariato. |
| Pensionamento (vecchiaia o servizio) | 9 mesi (dal 2027) + 3 mesi di finestra | Il termine scende da 12 a 9 mesi (+90gg). |
| Dimissioni, licenziamento | Entro 24 mesi + 3 mesi di finestra | Massimo 27 mesi totali per la 1ª tranche. |
Importante: queste tempistiche si riferiscono all’inizio dell’erogazione. L’INPS può infatti suddividere il pagamento in rate, in base all’importo lordo complessivo dovuto:
- Importo lordo fino a 50.000 €: l’erogazione avviene in un’unica soluzione.
- Importo lordo tra 50.001 € e 100.000 €: l’erogazione avviene in due rate annuali di pari importo. La seconda rata viene pagata dopo 12 mesi dalla prima.
- Importo lordo superiore a 100.000 €: l’erogazione avviene in tre rate annuali. La prima rata è pari a 50.000 €, mentre le altre due sono di pari importo e vengono pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla prima.
Dettagli aggiuntivi sulla riforma:
- Anticipo dei termini: Per chi cessa il servizio dal 1° gennaio 2027, l’erogazione è più rapida (9 mesi invece di 12), ma questo comporta tecnicamente la perdita della detassazione dell’1,5% sull’aliquota IRPEF.
Destinazione del TFR: in azienda o fondo pensione?
Al momento dell’assunzione (o entro finestre specifiche), i lavoratori sono chiamati a una scelta che impatta radicalmente sulla rendita futura e sulla pressione fiscale.
Le opzioni disponibili nel 2026
- Mantenimento in azienda: Il TFR viene accantonato presso il datore di lavoro e rivalutato annualmente (1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT).
- Soglia dimensionale: Nelle aziende con meno di 60 dipendenti (limite alzato per il biennio 2026-2027), il TFR resta fisicamente in azienda.
- Fondo di Tesoreria INPS: Per le aziende con almeno 60 dipendenti, le quote vengono versate all’INPS, che garantisce la liquidazione finale pur restando l’azienda il sostituto d’imposta.
- Versamento in un fondo pensione: Il TFR viene destinato alla previdenza complementare (fondi negoziali, aperti o PIP). Dal 2026, la quota di montante finale riscattabile subito come capitale sale al 60% (rispetto al precedente 50%), offrendo maggiore liquidità al momento del pensionamento.
Tempi per la scelta e “Silenzio-Assenso Rafforzato”
La novità più impattante della riforma riguarda i tempi di comunicazione:
- Per i neoassunti dal 1° luglio 2026: Il termine per decidere non è più di 6 mesi, ma si riduce a 60 giorni.
- Il meccanismo del Silenzio-Assenso: Se entro 60 giorni il lavoratore non esprime alcuna preferenza, il TFR viene destinato automaticamente alla previdenza complementare prevista dal contratto collettivo (es. Fondo Cometa per i metalmeccanici). L’adesione diventa retroattiva e comporta l’attivazione dei contributi datoriali.
Vantaggi fiscali e potenziamento 2026
La scelta del fondo pensione è stata incentivata con il potenziamento delle agevolazioni:
- Deducibilità dei contributi: Il tetto massimo di deducibilità IRPEF è stato elevato a 5.300,00 € annui (dai precedenti 5.164,57 €).
- Tassazione agevolata: Al momento della prestazione, la tassazione sui fondi varia tra il 9% e il 15%. Si tratta di un vantaggio enorme rispetto al TFR in azienda, che nel 2026 viene tassato con l’aliquota media basata sui nuovi scaglioni IRPEF (che includono l’aliquota del 33% per i redditi medi).
- Potenziale di rendimento: Sebbene soggetti alle oscillazioni del mercato, i fondi offrono storicamente rendimenti superiori alla rivalutazione ISTAT, specialmente in contesti di inflazione moderata.
Anticipo TFR: quando è possibile?
La possibilità di richiedere un anticipo del TFR è un’opportunità fondamentale per i lavoratori del settore privato che devono affrontare spese significative, ma è soggetta a requisiti e condizioni precise dettate dal Codice Civile e dai CCNL.
Requisiti e condizioni (Solo settore privato)
Per poter accedere a una parte del capitale maturato prima della fine del rapporto, il dipendente deve rispettare i seguenti parametri:
- Anzianità di servizio: È necessario aver maturato almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.
- Frequenza: L’anticipo può essere richiesto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
- Importo massimo: È possibile richiedere fino al 70% del TFR complessivamente accantonato fino al momento della domanda.
- Limiti aziendali: Il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste entro il limite annuo del 10% degli aventi diritto e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti.
Causali ammesse e Tassazione 2026
L’anticipo deve essere giustificato da esigenze documentabili. Nel 2026, la tassazione applicata varia in base alla causale:
- Spese sanitarie: Per terapie o interventi straordinari (per sé o familiari). Gode di una tassazione agevolata con aliquota al 15%, che si riduce dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15° di anzianità, fino a un minimo del 9%.
- Acquisto o costruzione Prima Casa: Per sé o per i figli. In questo caso l’aliquota applicata è il 23%.
- Spese durante congedi: Per periodi di congedo parentale o formativo. La tassazione è pari al 23%.
Nota bene: Se il TFR è destinato a un Fondo Pensione, le regole per le anticipazioni sono diverse e spesso più flessibili (ad esempio, è possibile richiedere il 30% per “ulteriori esigenze” senza specifica documentazione dopo 8 anni di iscrizione).
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COMPILA IL MODULO PER L’ANTICIPO DEL TFRTassazione TFR: cosa sapere nel 2026
La tassazione del TFR è un aspetto complesso che incide direttamente sull’importo netto percepito. Le modalità variano drasticamente in base alla scelta di destinazione effettuata.
1. TFR mantenuto in azienda
Il TFR lasciato in azienda è soggetto a tassazione separata al momento della liquidazione. Questo significa che non si somma ai redditi dell’anno, ma viene tassato con un’aliquota media basata sui due anni precedenti (o sulla media degli ultimi 5 anni per il calcolo definitivo dell’Agenzia delle Entrate).
Con la riforma degli scaglioni IRPEF 2026, l’aliquota media viene calcolata sui nuovi parametri:
| Scaglione di Reddito | Aliquota 2026 | Impatto sul Netto |
|---|---|---|
| Fino a 28.000 € | 23% | Aliquota base confermata. |
| Tra 28.001 € e 50.000 € | 33% | Vantaggio Fiscale: Aliquota ridotta (ex 35%). Più netto per i redditi medi. |
| Oltre 50.000 € | 43% | Aliquota massima per i redditi elevati. |
2. TFR in Fondo Pensione
Rappresenta il regime fiscale più vantaggioso in assoluto grazie alla tassazione agevolata sulla prestazione finale:
- Aliquota ridotta: L’importo erogato è soggetto a una tassazione che varia tra il 15% e il 9%. L’aliquota base del 15% si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al 15°, fino a toccare il minimo del 9% dopo 35 anni.
- Deducibilità potenziata: I contributi versati al fondo (escluso il TFR) sono deducibili dal reddito IRPEF fino a un nuovo limite di 5.300,00 € annui (Legge 199/2025).
- Tassazione dei rendimenti: I profitti generati dagli investimenti del fondo sono tassati al 12,5% per i Titoli di Stato e al 20% per gli altri investimenti, contro il 26% dei normali conti deposito o investimenti finanziari.
La scelta del fondo pensione nel 2026 non è quindi solo una strategia previdenziale, ma un vero e proprio strumento di ottimizzazione fiscale per massimizzare il capitale netto disponibile a fine carriera.
Come si calcola il TFR
Comprendere la formula di calcolo del TFR è essenziale per monitorare la maturazione del capitale accantonato e pianificare le proprie entrate future.
Formula base e quota maturanda
La quota annua di TFR viene calcolata sulla base della retribuzione annua lorda (RAL) utile (che comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale come 13ª, 14ª e indennità fisse). Da questo importo viene dedotto un contributo dello 0,50% destinato al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
La formula tecnica è la seguente:
Quota annua TFR = (Retribuzione annua lorda – 0,50%) / 13,5
Il divisore 13,5 identifica un accantonamento pari a circa il 7,41% della retribuzione utile annua.
La rivalutazione del montante (Anatocismo sul TFR)
Per proteggere il TFR dall’inflazione, l’importo cumulato al 31 dicembre dell’anno precedente viene rivalutato annualmente. La formula di rivalutazione si compone di una quota fissa e una variabile legata all’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per operai e impiegati):
Rivalutazione annua = 1,5% (Fisso) + (0,75 x Variazione ISTAT FOI)
La rivalutazione avviene al 31 dicembre di ogni anno. Gli importi rivalutati entrano a far parte della base di calcolo per l’anno successivo, generando un effetto di capitalizzazione composta (anatocismo).
Esempio pratico di calcolo
Consideriamo un dipendente con una RAL di 25.000 € e 10 anni di servizio:
- Deduzione Contributo FPLD (0,50%): 25.000 € x 0,005 = 125 €
- Base di calcolo annuale: 25.000 € – 125 € = 24.875 €
- Quota maturata in un anno: 24.875 € / 13,5 = 1.842,59 €
- TFR totale indicativo (10 anni senza rivalutazioni): 1.842,59 € x 10 = 18.425,90 €
L’impatto della rivalutazione: Se ipotizziamo un’inflazione media del 2% annuo, la componente variabile della rivalutazione sarebbe dell’1,5% (2% x 0,75). Aggiungendo l’1,5% fisso, il capitale verrebbe rivalutato complessivamente del 3% annuo, aumentando sensibilmente il montante finale che verrà erogato al lavoratore.
Destinazione del TFR: in azienda o fondo pensione?
Al momento dell’assunzione (o entro finestre specifiche), i lavoratori sono chiamati a una scelta che impatta radicalmente sulla rendita futura e sulla pressione fiscale.
Le opzioni disponibili nel 2026
- Mantenimento in azienda: Il TFR viene accantonato presso il datore di lavoro e rivalutato secondo i criteri sopra esposti.
- Soglia dimensionale: Nelle aziende con meno di 60 dipendenti (limite alzato per il biennio 2026-2027), il TFR resta fisicamente in azienda.
- Fondo di Tesoreria INPS: Per le aziende con almeno 60 dipendenti, le quote vengono versate all’INPS.
- Versamento in un fondo pensione: Il TFR viene destinato alla previdenza complementare. Dal 2026, la quota di montante finale riscattabile subito come capitale sale al 60%, offrendo maggiore liquidità al pensionamento.
Tempi per la scelta e “Silenzio-Assenso Rafforzato”
La novità più impattante della riforma riguarda i tempi di comunicazione:
- Per i neoassunti dal 1° luglio 2026: Il termine per decidere non è più di 6 mesi, ma si riduce a 60 giorni.
- Il meccanismo del Silenzio-Assenso: Se entro 60 giorni il lavoratore non esprime alcuna preferenza, il TFR viene destinato automaticamente alla previdenza complementare prevista dal contratto collettivo.
Anticipo TFR: quando è possibile?
La possibilità di richiedere un anticipo del TFR è un’opportunità fondamentale per i lavoratori del settore privato, soggetta a requisiti precisi.
Requisiti e condizioni (Solo settore privato)
- Anzianità di servizio: Almeno 8 anni presso lo stesso datore di lavoro.
- Frequenza: Una sola volta nel corso del rapporto.
- Importo massimo: Fino al 70% del maturato.
- Limiti aziendali: Entro il 10% degli aventi diritto e il 4% della forza lavoro totale.
Causali ammesse e Tassazione 2026
- Spese sanitarie: Tassazione agevolata dal 15% al 9%.
- Acquisto Prima Casa: Aliquota al 23%.
- Congedi parentali/formativi: Aliquota al 23%.
Tassazione TFR: cosa sapere nel 2026
La tassazione del TFR incide direttamente sull’importo netto percepito e varia drasticamente in base alla destinazione.
1. TFR mantenuto in azienda
Soggetto a tassazione separata. L’aliquota media viene calcolata sui nuovi scaglioni IRPEF 2026:
- Fino a 28.000 €: 23%;
- Tra 28.001 € e 50.000 €: 33% (ridotta, garantendo un netto più alto per i redditi medi);
- Oltre 50.000 €: 43%.
2. TFR in Fondo Pensione
Regime fiscale più vantaggioso:
- Aliquota ridotta: Tra il 15% e il 9% in base agli anni di partecipazione.
- Deducibilità: Contributi deducibili fino a 5.300,00 € annui.
- Rendimenti: Tassati al 12,5% (Titoli di Stato) o 20% (altri investimenti).
Casi particolari: Ferie, Decesso e Insolvenza
Esistono situazioni specifiche che possono influenzare i tempi e le modalità di erogazione del TFR. È importante conoscere come la normativa e la giurisprudenza gestiscono questi scenari.
Ferie non godute
Un errore comune è pensare che le ferie non godute possano influire sul calcolo del TFR. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, le ferie non fruite non devono essere computate nella base di calcolo del TFR.
Il TFR è legato alla retribuzione percepita per il lavoro effettivamente svolto; le ferie non godute, sebbene convertite in indennità alla cessazione del rapporto, hanno una natura risarcitoria e non retributiva ai fini dell’accantonamento. È comunque obbligo del datore di lavoro garantire il godimento delle ferie, e la loro monetizzazione è prevista solo in casi eccezionali.
In caso di decesso del lavoratore
In caso di decesso, il TFR maturato non va perduto, ma viene corrisposto agli eredi legittimi o ai soggetti indicati dall’art. 2122 del Codice Civile. La legge stabilisce un ordine preciso di precedenza:
- Coniuge superstite (anche se separato, purché non divorziato con sentenza passata in giudicato);
- Figli (legittimi, naturali, adottivi);
- Parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, purché conviventi e a carico del lavoratore.
In assenza di tali soggetti, il TFR viene attribuito secondo le norme della successione legittima. Le tempistiche per la liquidazione possono allungarsi a causa delle pratiche di successione e della necessità di produrre certificati di morte e stati di famiglia aggiornati.
Fallimento o insolvenza dell’azienda
In caso di fallimento o insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore mantiene il suo diritto al TFR tramite l’intervento del Fondo di Garanzia dell’INPS. Questo fondo tutela i crediti da lavoro in situazioni di crisi aziendale certificata.
Per ottenere l’erogazione dal Fondo di Garanzia INPS, è necessario:
- La cessazione del rapporto di lavoro;
- L’accertamento dell’insolvenza (es. dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta);
- L’insinuazione del credito nello stato passivo della procedura concorsuale.
Sebbene i tempi per l’intervento del Fondo possano dilatarsi a causa dei tempi tecnici dei tribunali, esso rappresenta una garanzia fondamentale per assicurare al lavoratore il recupero integrale di quanto maturato.ondamentale per i lavoratori, assicurando che non perdano i crediti maturati.
TFR e lavoratori somministrati (ex interinali)
I lavoratori con contratto di somministrazione godono degli stessi diritti dei lavoratori subordinati diretti per quanto riguarda la maturazione e la liquidazione del TFR.
- Maturazione del TFR: Il TFR matura regolarmente per tutta la durata del contratto di somministrazione, esattamente come avviene per un dipendente standard.
- Liquidazione a carico dell’agenzia: La responsabilità della liquidazione è dell’agenzia di somministrazione (datore di lavoro formale). Al termine della missione o del rapporto, sarà l’agenzia a provvedere al pagamento.
- Destinazione a Fon.Te: I lavoratori possono destinare il TFR al fondo di categoria specifico, solitamente Fon.Te., beneficiando di tutti i vantaggi fiscali previsti per la previdenza complementare nel 2026.
- Anticipo e Tassazione: Hanno diritto a richiedere l’anticipo del TFR (con 8 anni di iscrizione/anzianità) e beneficiano della medesima tassazione agevolata o separata vista in precedenza.
Fallimento o insolvenza dell’azienda
In caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore mantiene il suo diritto al TFR tramite l’intervento del Fondo di Garanzia dell’INPS. Questo fondo tutela i crediti da lavoro in situazioni di crisi aziendale certificata.
Per ottenere l’erogazione dal Fondo di Garanzia INPS, è necessario:
- La cessazione del rapporto di lavoro;
- L’accertamento dell’insolvenza (es. dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta);
- L’insinuazione del credito nello stato passivo della procedura concorsuale.
Sebbene i tempi per l’intervento del Fondo possano dilatarsi a causa dei tempi tecnici dei tribunali, esso rappresenta una garanzia fondamentale per assicurare al lavoratore il recupero integrale di quanto maturato, proteggendo il risparmio previdenziale anche nelle fasi di crisi aziendale più acute.rale di quanto maturato.


