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30 Luglio 2025
Liquidazione e tfr, assegno
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Liquidazione TFR: quando va pagato, regole e tassazione

Cos’è il TFR

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), spesso chiamato anche “liquidazione”, è una somma di denaro che il datore di lavoro accantona annualmente per ogni dipendente. Questa somma matura progressivamente nel corso dell’intera durata del rapporto di lavoro subordinato, e viene versata al lavoratore, al termine del rapporto di lavoro. Il diritto al TFR è garantito indipendentemente dalla causa di cessazione, che può essere dovuta a dimissioni volontarie, licenziamento (per giusta causa o giustificato motivo), pensionamento (di vecchiaia o anticipato) o persino al decesso del lavoratore.

La normativa del TFR è regolata dall’articolo 2120 del Codice Civile, che ne definisce i principi fondamentali e ne garantisce la liquidazione in ogni caso di interruzione del rapporto lavorativo.

Quando viene pagato il TFR: tempi e modalità

I tempi e le modalità di pagamento del TFR differiscono in modo significativo tra il settore privato e quello pubblico, ed è fondamentale conoscerli per gestire al meglio le proprie entrate al termine del rapporto di lavoro.

Dipendenti del settore privato

Nel settore privato, la normativa non impone un termine legale specifico e tassativo entro cui il datore di lavoro deve liquidare il TFR. In base alla prassi consolidata e i principi di correttezza contrattuale, il pagamento deve comunque avvenire entro tempi considerati ragionevoli:

  • Prassi aziendale: Generalmente, la liquidazione del TFR avviene entro 30-45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In molti casi, l’importo viene erogato insieme all’ultima busta paga, o poco dopo, per facilitare le procedure amministrative.
  • Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL): È fondamentale consultare il proprio CCNL di riferimento, poiché molti contratti collettivi stabiliscono termini più stringenti e specifici per il pagamento del TFR. Questi termini sono vincolanti per le aziende e rappresentano una tutela aggiuntiva per il lavoratore.
  • Modalità di erogazione: Il TFR può essere erogato in un’unica soluzione, che è la modalità più comune, soprattutto quando l’importo maturato non è particolarmente elevato. In presenza di somme più consistenti, o in base ad accordi specifici tra lavoratore e datore di lavoro, spesso previsti dai CCNL, o da accordi aziendali, il pagamento più essere frazionato in più rate.

Ritardi ingiustificati, ai termini sopra indicati, possono legittimare il lavoratore a richiedere gli interessi legali sull’importo dovuto, oltre al risarcimento di eventuali danni, qualora provati.

Dipendenti del settore pubblico

Nel pubblico impiego, le tempistiche di pagamento del TFR (o del TFS, Trattamento di Fine Servizio, per i dipendenti assunti prima del 2001 e non passati al regime TFR) sono ben definite e gestite dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). Le scadenze sono più rigide e dipendono dalla causa di cessazione del rapporto di lavoro, oltre che dall’importo totale:

Causa di cessazioneTempo di pagamento (dalla cessazione del rapporto)
Inabilità o decessoEntro 105 giorni
Pensionamento (per raggiungimento dei requisiti anagrafici o contributivi)Entro 12 mesi dalla data di cessazione del servizio, più un periodo di “finestra” (solitamente di 3 mesi) che può portare il primo pagamento a 15 mesi.
Dimissioni, licenziamento, destituzioneEntro 24 mesi dalla cessazione del servizio, più un periodo di “finestra” (solitamente di 3 mesi) che può portare il primo pagamento a 27 mesi.

Importante: queste tempistiche si riferiscono all’inizio dell’erogazione. L’INPS può infatti suddividere il pagamento in rate, in base all’importo lordo complessivo dovuto:

  • Importo lordo fino a 50.000 €: l’erogazione avviene in un’unica soluzione.
  • Importo lordo tra 50.001 € e 100.000 €: l’erogazione avviene in due rate annuali di pari importo. La seconda rata viene pagata dopo 12 mesi dalla prima.
  • Importo lordo superiore a 100.000 €: l’erogazione avviene in tre rate annuali. La prima rata è pari a 50.000 €, mentre le altre due sono di pari importo e vengono pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla prima.

Destinazione del TFR: in azienda o fondo pensione?

Al momento dell’assunzione, i lavoratori dipendenti sono chiamati a compiere una scelta fondamentale che riguarda la destinazione del proprio TFR. Questa decisione può avere un impatto significativo sulla rendita futura e sulla tassazione dell’importo accantonato.

Le opzioni disponibili

Le due principali opzioni per la destinazione del TFR sono:

  1. Mantenimento in azienda: Il TFR rimane accantonato presso il datore di lavoro, il quale ne gestisce direttamente le quote e le rivaluta ogni anno secondo i criteri stabiliti dalla legge: 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT. L’intero ammontare maturato sarà corrisposto al lavoratore al termine del rapporto di lavoro. Nelle aziende con meno di 50 dipendenti, il TFR rimane internamente all’impresa. Al contrario, per le aziende con più di 50 dipendenti, le somme maturate vengono versate al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS, pur restando a carico del datore di lavoro sia la contabilità sia la liquidazione finale.
  2. Versamento in un fondo pensione complementare: Il lavoratore può decidere di destinare il proprio TFR a una forma di previdenza complementare, come un fondo pensione aperto, un fondo pensione negoziale (di categoria) o un PIP (Piano Individuale Pensionistico). In questo caso, le quote di TFR vengono versate periodicamente al fondo scelto, che le investe sui mercati finanziari con l’obiettivo di generare un rendimento, questa opzione comporta comunque dei rischi sul capitale.

Tempi per la scelta e conseguenze

La decisione sulla destinazione del TFR deve essere comunicata al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di assunzione. Se il lavoratore non esprime alcuna preferenza entro questo termine, opera il principio del silenzio-assenso: il TFR viene automaticamente destinato a una forma di previdenza complementare, solitamente al fondo pensione di categoria previsto dal CCNL applicato. In assenza di un fondo negoziale specifico, o se il lavoratore non intende aderire a quello proposto, il TFR resta in azienda.

Vantaggi fiscali dei fondi pensione: La scelta di destinare il TFR a un fondo pensione è spesso preferita da molti lavoratori per i significativi benefici fiscali che offre:

  • Deducibilità dei contributi: I contributi versati al fondo pensione (inclusi quelli del TFR) sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF fino a un limite massimo di 5.164,57 € annui. Questo significa che la base imponibile IRPEF si riduce, comportando un risparmio fiscale immediato.
  • Tassazione agevolata in fase di prestazione: Al momento della liquidazione del capitale o della rendita dal fondo pensione, la tassazione è notevolmente più favorevole rispetto a quella del TFR in azienda. L’aliquota finale varia dal 9% al 15% (vedi sezione “Tassazione TFR: cosa sapere” per maggiori dettagli), a seconda degli anni di partecipazione al fondo, contro una tassazione che può arrivare fino al 43% per il TFR in azienda.
  • Potenziale di rendimento maggiore: I fondi pensione investono le somme su diversi strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.), offrendo la possibilità di ottenere rendimenti superiori rispetto alla rivalutazione del TFR in azienda, soprattutto nel lungo periodo. Tuttavia, è importante considerare che gli investimenti comportano sempre un certo grado di rischio.

Anticipo TFR: quando è possibile?

La possibilità di richiedere un anticipo del TFR è un’opportunità importante per i lavoratori privati che si trovano ad affrontare spese significative, ma è soggetta a requisiti e condizioni precise.

Requisiti e condizioni (Solo settore privato)

Nel settore privato, il lavoratore può richiedere un anticipo del TFR maturato, ma solo in presenza di determinate condizioni:

  • Anzianità di servizio: Il dipendente deve aver maturato almeno 8 anni di anzianità presso la stessa azienda. Questo requisito è fondamentale e non derogabile.
  • Frequenza: La richiesta di anticipo può essere effettuata una sola volta nel corso del rapporto di lavoro con la stessa azienda.
  • Importo massimo: L’anticipo non può superare il 70% del TFR complessivamente maturato fino al momento della richiesta. L’importo restante continua a maturare e a essere rivalutato.
  • Motivazioni specifiche: L’anticipo deve essere giustificato da specifiche e comprovabili esigenze del lavoratore. Le casistiche più comuni includono:
    • Spese sanitarie: Gravi interventi chirurgici o terapie complesse per sé, per il coniuge o per i figli. È richiesta documentazione medica dettagliata.
    • Acquisto o costruzione della prima casa: Per sé o per i propri figli. In questo caso, è necessario presentare la documentazione relativa all’atto di acquisto o al permesso di costruire.
    • Spese durante i periodi di fruizione dei congedi parentali facoltativi: Per sostenere le spese connesse alla genitorialità.
    • Spese per corsi di formazione: Qualificanti e certificati, volti a migliorare la propria professionalità e occupabilità.

Il datore di lavoro non è obbligato a concedere l’anticipo a tutti i richiedenti contemporaneamente, ma può accogliere le richieste entro un limite del 10% degli aventi diritto e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti dell’azienda in un dato anno.


Tassazione TFR: cosa sapere

La tassazione del TFR è un aspetto complesso ma fondamentale da comprendere, poiché incide direttamente sull’importo netto che il lavoratore percepirà. Le modalità di tassazione variano significativamente a seconda che il TFR sia stato mantenuto in azienda o versato in un fondo pensione.

TFR in azienda

Il TFR mantenuto in azienda è soggetto a tassazione separata al momento della liquidazione. Questo significa che non viene sommato agli altri redditi del lavoratore nell’anno di percezione, ma viene tassato con un’aliquota media. Il calcolo dell’aliquota avviene in base al reddito medio degli ultimi 5 anni di attività lavorativa del dipendente.

Le aliquote progressive IRPEF si applicano in base a scaglioni di reddito (aggiornati annualmente):

  • Aliquota minima: Tipicamente intorno al 23% per redditi fino a 15.000 €.
  • Aliquota massima: Può arrivare fino al 43% (e oltre, con addizionali regionali e comunali) per redditi che superano i 50.000 €.

È importante sottolineare che la tassazione separata del TFR è considerata “vantaggiosa” rispetto alla tassazione ordinaria, in quanto tiene conto della natura di “reddito a formazione pluriennale” del TFR, evitando di gravare eccessivamente sull’anno di percezione. Tuttavia, l’aliquota effettiva può essere comunque significativa, riducendo l’importo netto percepito.

TFR in fondo pensione

La tassazione del TFR versato in un fondo pensione è uno dei principali vantaggi di questa forma di previdenza complementare, in quanto gode di un regime fiscale agevolato.

  • Tassazione ridotta: Al momento della liquidazione della prestazione (in capitale o in rendita), l’importo accumulato è soggetto a un’aliquota di tassazione che varia tra il 9% e il 15%. L’aliquota si riduce progressivamente all’aumentare degli anni di partecipazione al fondo. In particolare:
    • 15% per i primi 15 anni di partecipazione.
    • L’aliquota si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al 15°, fino a raggiungere un’aliquota minima del 9% dopo 35 anni di partecipazione.
  • Beneficio aggiuntivo: Oltre alla tassazione agevolata in fase di prestazione, i contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo fino a 5.164,57 € annui, generando un ulteriore risparmio fiscale annuale.
  • Rendimento maggiore sui versamenti: I rendimenti maturati sui versamenti al fondo pensione sono tassati annualmente con un’aliquota agevolata del 12,5% per i titoli di Stato e del 20% per gli altri investimenti, contro il 26% applicato sui rendimenti finanziari in genere. Questo contribuisce a massimizzare il capitale accumulato nel tempo.

La scelta del fondo pensione è quindi particolarmente vantaggiosa per chi mira a ottimizzare il proprio risparmio previdenziale dal punto di vista fiscale e ottenere un potenziale rendimento più elevato nel lungo termine.


Come si calcola il TFR

Comprendere la formula di calcolo del TFR è essenziale per avere un’idea chiara di quanto si sta maturando nel corso degli anni e di quale importo ci si potrà aspettare al termine del rapporto di lavoro.

Formula base e rivalutazione

La quota annua di TFR viene calcolata prendendo come base la retribuzione annua lorda del dipendente. Dalla retribuzione annua viene dedotta una piccola percentuale per l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). La formula è la seguente:

Quota annua TFR=(Retribuzione annua lorda−0,50% INAIL)÷13,5

Il divisore 13,5 deriva dal fatto che la retribuzione utile per il calcolo del TFR include non solo la retribuzione base, ma anche tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale (es. tredicesima, quattordicesima, straordinari, indennità di funzione, ecc.).

Una volta accantonato, l’importo cumulato del TFR viene rivalutato annualmente. Questa rivalutazione è fondamentale per mantenere il potere d’acquisto del TFR nel tempo, proteggendolo dall’inflazione. La formula di rivalutazione è la seguente:

Rivalutazione annua=1,5% fisso+75% dell’inflazione ISTAT

L’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, viene utilizzato come riferimento per la componente variabile legata all’inflazione. La rivalutazione avviene al 31 dicembre di ogni anno e gli importi rivalutati entrano a far parte della base di calcolo per la rivalutazione dell’anno successivo (anatocismo sul TFR), ad eccezione della quota del 75% dell’inflazione, che è soggetta a tassazione separata annualmente.

Esempio pratico

Consideriamo un dipendente con una Retribuzione Annua Lorda (RAL) di 25.000 € e 10 anni di servizio:

  1. Calcolo della retribuzione netta INAIL: 25.000€−(25.000€×0,005)=25.000€−125€=24.875€
  2. Calcolo della quota annua di TFR: 24.875€÷13,5≈1.842,59€
  3. Calcolo del TFR totale indicativo (senza rivalutazioni per semplicità dell’esempio): 1.842,59€×10 anni=18.425,90€

A questo importo base vanno poi aggiunte le rivalutazioni annue calcolate secondo la formula sopra esposta, che nel corso di 10 anni possono aumentare significativamente il capitale finale. Per esempio, con un’inflazione media del 2% annuo, la quota dell’inflazione per la rivalutazione sarebbe 2%×0,75=1,5%. Aggiungendo il 1,5% fisso, la rivalutazione totale sarebbe del 3% annuo.


Casi particolari

Esistono situazioni specifiche che possono influenzare i tempi e le modalità di erogazione del TFR. È importante conoscere come la normativa e la giurisprudenza gestiscono questi scenari.

Ferie non godute

Un errore comune è pensare che le ferie non godute possano influire sul calcolo del TFR. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, le ferie non fruite non devono essere computate nella base di calcolo del TFR. Il TFR è legato alla retribuzione percepita per il lavoro effettivamente svolto, e le ferie non godute, sebbene convertite in indennità alla cessazione del rapporto, hanno una natura risarcitoria e non retributiva ai fini del TFR. Pertanto, l’indennità sostitutiva delle ferie non incide sull’accantonamento del TFR. È comunque obbligo del datore di lavoro garantire il godimento delle ferie, e la loro monetizzazione è prevista solo in casi eccezionali e al termine del rapporto di lavoro.

In caso di decesso

In caso di decesso del lavoratore, il TFR non va perduto, ma viene corrisposto agli eredi legittimi o, in mancanza, ai parenti entro il terzo grado o agli affini entro il secondo grado, purché conviventi e a carico del lavoratore. La legge stabilisce un ordine preciso di precedenza:

  1. Coniuge superstite (anche se separato, ma non divorziato, salvo diverse disposizioni).
  2. Figli (legittimi, naturali, adottivi), anche se maggiorenni e non a carico, purché conviventi.
  3. Convivenza more uxorio (partner non sposato, ma convivente e a carico del lavoratore, se dimostrabile).
  4. In assenza dei precedenti, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, purché conviventi e a carico.

È consigliabile che il lavoratore indichi espressamente nel contratto di lavoro o con una comunicazione successiva i beneficiari del TFR in caso di decesso, per evitare contenziosi tra gli eredi. Le tempistiche per la liquidazione si allungano a causa delle pratiche di successione e delle verifiche necessarie per identificare gli aventi diritto, spesso richiedendo la presentazione di certificati di morte, stati di famiglia e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Fallimento o insolvenza dell’azienda

In una situazione di fallimento o insolvenza dell’azienda, il lavoratore mantiene il suo diritto al TFR, anche se il processo di recupero può diventare più complesso e lungo. In questi casi, interviene il Fondo di Garanzia dell’INPS, istituito per tutelare i crediti da lavoro in situazioni di crisi aziendale.

Il Fondo di Garanzia INPS interviene per erogare il TFR e le ultime tre mensilità di retribuzione (se non pagate), a condizione che l’azienda sia stata dichiarata fallita o insolvente con sentenza del Tribunale. I passaggi per ottenere il TFR dal Fondo di Garanzia INPS includono:

  1. La cessazione del rapporto di lavoro e l’accertamento dell’insolvenza del datore di lavoro (es. dichiarazione di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa).
  2. L’insinuazione del credito del lavoratore nello stato passivo della procedura concorsuale.
  3. La presentazione della domanda all’INPS per l’intervento del Fondo di Garanzia, corredata dalla documentazione necessaria (sentenza di fallimento, stato passivo, ecc.).

I tempi per l’ottenimento del TFR tramite il Fondo di Garanzia possono dilatarsi notevolmente, arrivando a diversi anni, in particolare se la procedura giudiziaria è complessa o se ci sono ritardi nell’iter burocratico. Tuttavia, il Fondo rappresenta una garanzia fondamentale per i lavoratori, assicurando che non perdano i crediti maturati.

TFR e lavoratori somministrati

I lavoratori con contratto di somministrazione (ex lavoro interinale) godono degli stessi diritti dei lavoratori subordinati diretti per quanto riguarda la maturazione e la liquidazione del TFR.

  • Maturazione del TFR: Il TFR matura regolarmente per tutta la durata del contratto di somministrazione, esattamente come avviene per un dipendente a tempo indeterminato o determinato.
  • Liquidazione a carico dell’agenzia interinale: La responsabilità della liquidazione del TFR è a carico dell’agenzia di somministrazione (l’agenzia interinale), che è il datore di lavoro formale del lavoratore somministrato. Quindi, al termine del periodo di missione o del rapporto di lavoro con l’agenzia, sarà quest’ultima a provvedere al pagamento del TFR.
  • Destinazione a Fon.Te: I lavoratori somministrati possono decidere di destinare il proprio TFR al fondo di previdenza complementare di categoria specifico per il settore, che è solitamente Fon.Te (Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro). Destinare il TFR a Fon.Te. offre tutti i vantaggi fiscali e di potenziale rendimento visti in precedenza per i fondi pensione.
  • Accesso ai medesimi diritti di anticipo e tassazione agevolata: I lavoratori somministrati hanno diritto a richiedere l’anticipo del TFR (se soddisfatti i requisiti di anzianità e motivazione) e beneficiano della stessa tassazione agevolata in caso di destinazione a fondo pensione, o della tassazione separata se il TFR resta accantonato presso l’agenzia interinale.
AUTORE CGL
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