Il pignoramento dei conti correnti sindacali svela scenari inquietanti. In questa intervista esclusiva, l’ex dipendente Stefano Antonio Oriano racconta i gravi ricatti subiti. Emerge chiaramente il ruolo negativo dell’ex amministratrice Di Martino, tra finte testimonianze in tribunale e inaccettabili pressioni.
Cglicenziamenti: Che ruolo ha avuto Di Martino nella vicenda che la riguarda e che ha portato al pignoramento dei conti della CGIL, a causa del mancato pagamento del TFR?
Stefano Antonio Oriano: La Di Martino è stata Amministratrice della CGIL nel corso degli ultimi anni del mio rapporto di lavoro (2009/2015), ed è rimasta in carica fino alla fine del 2020. In tale veste, ha giocato un ruolo molto rilevante e molto negativo in tutta la vicenda, già prima del contenzioso in tribunale. È stata, di fatto, uno strumento dell’azione persecutoria premeditata e coordinata contro di me dalla CGIL e, fino ad un certo momento, coronata da successo.
Cglicenziamenti: Quando si è manifestato in modo esplicito questo atteggiamento ostile, incidendo direttamente sui pregressi accordi lavorativi e previdenziali?
Stefano Antonio Oriano: Il suo diretto coinvolgimento inizia nell’aprile del 2009, quando la CGIL, nella persona del Segretario confederale responsabile dell’Organizzazione Enrico Panini, mi propone un accordo – che ho subito accettato – per versare i contributi del riscatto laurea, propedeutico al mio pensionamento anticipato. Quando la Segreteria ha formalmente chiesto all’amministratrice di eseguire il versamento, lei bloccato tutto.
Cglicenziamenti: Quale fu la condizione posta per sbloccare i versamenti destinati al percorso pensionistico anticipato?
Stefano Antonio Oriano: Disporrà il pagamento solo dopo vari scambi epistolari, con quasi due anni di ritardo, alla fine di dicembre dell’anno successivo, causando un significativo aggravio dei costi e molte inutili tensioni interne. In quegli anni la Di Martino svolge un ruolo negativo anche in alcune importanti e delicate attività internazionali da me dirette.
Cglicenziamenti: Oltre a questi aspetti, in che modo le dinamiche interne hanno influito sulle normali attività operative inerenti alla sua funzione?
Stefano Antonio Oriano: Quando vengo incaricato di progettare e dirigere due ricerche internazionali che hanno coinvolto le università di 14 paesi e altrettanti sindacati confederali nazionali. Si trattava di progetti finanziati dall’Unione Europea con circa 200.000 euro ciascuno. In quella occasione non mi viene garantita, sia da parte dell’ufficio da lei diretto che dagli altri uffici della CGIL, la necessaria collaborazione, peraltro imposta dal contratto con la Commissione Europea e da questa lautamente pagata.
Cglicenziamenti: Quali sono state le conseguenze personali di questo isolamento organizzativo durante la gestione dei fondi europei?
Stefano Antonio Oriano: Ho subito varie e continue azioni persecutorie. Si è trattato di un’azione sistemica, finalizzata a scaricare responsabilità organizzative collettive esclusivamente su un singolo individuo. Mi sono trovato a gestire tutto da solo un carico di lavoro enorme. Le conseguenze sono state serie: ho riportato uno stress grave e danni alla salute documentati. Nonostante ciò, ho concluso l’attività positivamente e ho presentato le dimissioni rinunciando al preavviso su specifica richiesta dell’organizzazione.
Il ruolo persecutorio di Di Martino: dal blocco del TFR al patto tombale
Cglicenziamenti: E qui arriviamo alla vicenda giudiziaria descritta nei nostri articoli del 9 e 19 febbraio, ripresa da stampa e televisioni. Qui la Di Martino svolge ancora un ruolo?
Stefano Antonio Oriano: Certamente. E un ruolo, se possibile, ancora più grave rispetto ai fatti precedenti. Dopo le mie dimissioni, il TFR non mi viene versato proprio dall’Ufficio Amministrazione, da lei diretto, adducendo pretestuosi motivi contabili. I veri motivi dell’inadempimento vengono alla luce solo dopo qualche mese, quando vengo informato da un avvocato incaricato direttamente dai vertici della CGIL in data 18 giugno 2015. Il legale mi comunica che il TFR mi sarebbe stato pagato solo subordinatamente alla firma di una liberatoria totale da ogni pretesa futura, usando espressamente il termine “accordo definitivo tombale”.
Cglicenziamenti: Come valuta questa specifica proposta in relazione a quanto già accaduto negli anni precedenti alle dimissioni formali?
Stefano Antonio Oriano: La valuto come un inammissibile comportamento che rappresenta la prova tangibile che l’associazione era ben consapevole di aver mancato ai propri doveri in molte occasioni, mettendo in atto comportamenti discriminatori, violando norme di legge e non applicando persino i suoi stessi regolamenti interni.
Cglicenziamenti: Si può quindi affermare che la liquidazione sia stata volutamente strumentalizzata per estorcere il silenzio del lavoratore?
Stefano Antonio Oriano: Un comportamento tanto più colpevole in quanto messo in atto da una associazione sindacale. Il Trattamento di Fine Rapporto non era più un diritto da liquidare, ma una leva da utilizzare. È stato trattenuto per ottenere qualcosa in cambio: la mia totale rinuncia preventiva a ogni futura azione legale di tutela. Questa è stata quindi la reale motivazione della mancata corresponsione del TFR, che aggiunge un elemento di particolare gravità nella vicenda. Un dettaglio assolutamente fondamentale che non è stato ancora appieno inquadrato. Infatti chiunque operi all’esterno del sindacato fatica a comprendere come certe condotte, siano possibili proprio dentro il sindacato.
Dal decreto ingiuntivo alle inaccettabili tesi difensive in tribunale
Cglicenziamenti: Quindi la causa sul TFR risulta direttamente connessa con quella ancora in corso su differenze retributive e mobbing aziendale?
Stefano Antonio Oriano: Certamente. La vicenda che ha portato al pignoramento dei conti della CGIL per il mancato pagamento del TFR non è causata da interpretazioni divergenti, ma da una strategia deliberata e prolungata contro la mia persona. Qui emerge una sequenza coerente di comportamenti che, nel tempo, disegnano un modello molto preciso: ritardare, condizionare, negare, fino a trasformare un diritto certo in uno strumento di pressione.
Cglicenziamenti: Di conseguenza, si rese inevitabilmente necessario ricorrere immediatamente e formalmente al giudice del lavoro competente?
Stefano Antonio Oriano: Esatto. Ma prima ho tentato, inutilmente, di convincere l’avvocato della CGIL a recedere da questa grave minaccia. Poi ho fatto un ultimo tentativo di conciliazione, inviando una raccomandata formale in cui richiedevo l’immediato pagamento di quanto legalmente dovuto. La CGIL mi fa rispondere dallo stesso legale che mi aveva chiesto la liberatoria tombale, respingendo le richieste e sostenendo l’assurda e palesemente falsa tesi che, essendoci stati presunti anticipi sul TFR, io avessi opposto un netto rifiuto nel procedere alla loro restituzione.
Cglicenziamenti: Quale reazione ha avuto l’organizzazione sindacale di fronte all’emissione ufficiale del decreto ingiuntivo esecutivo a favore del dipendente?
Stefano Antonio Oriano: Ho ritenuto inevitabile ricorrere tempestivamente alla giustizia, ottenendo il decreto: il giudice riconosce pienamente il mio credito e ordina alla CGIL di pagare. La confederazione sindacale però non esegue l’ordine. Sono quindi costretto ad avviare un formale pignoramento dei conti. A quel punto la CGIL cambia completamente e improvvisamente la linea difensiva, opponendosi all’esecuzione con un atto redatto dallo stesso avvocato. Si tratta di una fantasiosa ricostruzione definita a posteriori, funzionale unicamente a bloccare e rallentare inesorabilmente l’esecuzione coatta.
Cglicenziamenti: Su quali basi del tutto inesistenti si fondava questa improvvisa e fantasiosa ricostruzione difensiva presentata in aula dai legali?
Stefano Antonio Oriano: L’organizzazione sostiene di aver il pieno diritto di compensare, con il mio TFR, un presunto prestito personale, versione mai sostenuta prima d’ora e totalmente priva di qualsivoglia prova documentale oggettiva. In mancanza di prove scritte, l’intero impianto difensivo si regge sul maldestro tentativo di superare le prove documentali a mio favore, tramite discutibili testimonianze ad hoc dei propri dirigenti interni. Nonostante tutto questo, il Tribunale di Roma sospende temporaneamente l’esecutività del decreto ingiuntivo e ammette alle prove orali le parti.
Le dichiarazioni in aula di Di Martino: una testimonianza controversa
Cglicenziamenti: Ed è esattamente in questa specifica e delicata fase processuale che rientra in gioco la Di Martino con la sua testimonianza depositata in cancelleria?
Stefano Antonio Oriano: Esatto. A questo punto viene rimessa in gioco la Di Martino, indicata ufficialmente come teste dalla CGIL e poi citata a comparire in aula. Per ben due volte, adducendo motivazioni inconsistenti e pretestuose, diserta l’udienza, seppur ritualmente convocata con formali preavvisi di svariati mesi. Il Giudice accoglie benevolmente e inspiegabilmente le giustificazioni presentate e, molto pazientemente, attende.
Cglicenziamenti: Quando finalmente si presenta davanti al magistrato, in quale assurda e incompatibile veste giuridica viene ammessa a deporre sui fatti?
Stefano Antonio Oriano: Questo avviene finalmente al terzo tentativo, quando la teste si presenta in veste di Rappresentante Legale della CGIL, ovvero della stessa parte in causa che l’ha citata a testimoniare contro di me. Quindi, non potrebbe e non dovrebbe assolutamente testimoniare, essendo la sua posizione apicale del tutto inconciliabile con la terzietà richiesta dalla legge a un testimone. Invece viene incredibilmente ammessa a deporre, dopo averle chiesto paradossalmente se fosse “socia” dell’organizzazione, ignorando palesemente che la CGIL è un’associazione non riconosciuta e non ha soci.
Cglicenziamenti: Quando finalmente si presenta davanti al magistrato, in quale assurda e incompatibile veste giuridica viene ammessa a deporre sui fatti?
Stefano Antonio Oriano: Questo avviene finalmente al terzo tentativo, quando la teste si presenta in veste di Rappresentante Legale della CGIL, ovvero della stessa parte in causa che l’ha citata a testimoniare contro di me. Quindi, non potrebbe e non dovrebbe assolutamente testimoniare, essendo la sua posizione apicale del tutto inconciliabile con la terzietà richiesta dalla legge a un testimone. Invece viene incredibilmente ammessa a deporre, dopo averle chiesto paradossalmente se fosse “socia” dell’organizzazione, ignorando palesemente che la CGIL è un’associazione non riconosciuta e non ha soci.
Cglicenziamenti: In che modo ha risposto al capitolo di prova totalmente inventato per giustificare l’inesistenza di documenti formali legati al prestito?
Stefano Antonio Oriano: L’organizzazione la chiama a rispondere su un capitolo di prova fittizio, chiedendole di confermare che l’importo di 52.085,89 euro versato all’INPS dovesse rappresentare un prestito personale garantito dal TFR. La risposta fornita risulta tanto artificiosa quanto estremamente capziosa: afferma in un primo momento di non aver partecipato all’accordo e di non sapere neppure fra chi fosse intervenuto, salvo poi sostenere con certezza che si trattava di un prestito. Dichiara poi che l’anomala scelta del prestito derivava dalla presunta impossibilità di effettuare una formale anticipazione economica.
Cglicenziamenti: Quanto ha pesato effettivamente e in termini giuridici quella specifica deposizione testimoniale sull’esito finale del delicato processo di primo grado?
Stefano Antonio Oriano: Il giudice ha fondato la propria decisione palesemente errata su quanto riferito in aula dalla Di Martino; la sua opinabile testimonianza è risultata quindi assolutamente decisiva sull’esito rovinoso del processo. Il magistrato scrive infatti nelle motivazioni della sentenza che dall’istruttoria dibattimentale svolta emerge come la predetta dazione in denaro rinvenga la propria reale causa giustificatrice in un mero prestito fiduciario garantito dal TFR.
Il ribaltamento in Appello: una severa lezione di diritto
Cglicenziamenti: Non emerge certamente un bel quadro edificante da questa travagliata e gravosa vicenda, né dal punto di vista umano né da quello sindacale.
Stefano Antonio Oriano: Certamente. Reputo molto grave il comportamento della CGIL. Il complesso contenzioso affrontato in questi anni non risulta affatto causato da fisiologiche e normali interpretazioni divergenti, ma scaturisce esclusivamente da una lucida e cinica strategia deliberata. Questa condotta si è proposta, tramite atti giudiziari non corretti e mandando i propri dirigenti apicali a rendere dichiarazioni su fatti inesistenti, di ritardare e annientare diritti lavorativi assolutamente inalienabili e garantiti dalla legge.
Cglicenziamenti: Come giudica le pesanti ricadute derivanti da un esito processuale basato su tali dichiarazioni mendaci depositate in aula?
Stefano Antonio Oriano: Nel giudizio civile la falsa testimonianza assume un ruolo sempre decisivo. Non è una semplice bugia formalizzata a verbale, ma altera deliberatamente gli strumenti con cui il giudice ricostruisce i fatti. Costituisce un reato (art. 372 c.p.) che produce conseguenze gravi. Chi testimonia il falso non è uno spettatore, diventa parte di un meccanismo iniquo che può rovinare carriere, distruggere famiglie e libertà personali.
Cglicenziamenti: Oltre al grave danno economico legato alla liquidazione bloccata, quali ulteriori pressioni economiche sono state messe in atto dopo la prima sentenza?
Stefano Antonio Oriano: Oltre alla dolorosa perdita del TFR, che mi risultava indispensabile per far fronte alle esigenze quotidiane di vita e per avviare la nuova attività professionale programmata, il giudice mi condanna anche a rifondere le ingenti e salate spese legali in favore della CGIL. Tali cifre vengono immediatamente pretese con grande fermezza, a differenza di quanto accade quando l’organizzazione deve sborsare fondi propri, sotto la costante e spietata minaccia dell’esecuzione forzata. Ecco come una sentenza sbagliata può rovinare una persona.
Cglicenziamenti: Però viene presentato tempestivamente e formalmente il ricorso in appello e la Corte di secondo grado ristabilisce finalmente la piena verità fattuale e procedurale?
Stefano Antonio Oriano: Esattamente. Ho presentato ricorso e la Corte d’Appello ha completamente e integralmente ribaltato l’ingiusta sentenza del Tribunale, dandomi pienamente ragione su tutti i punti, sia in diritto che in fatto. Ha statuito senza mezzi termini che il magistrato di primo grado non aveva assolutamente tenuto in debita considerazione la circostanza che io avessi provato il mio credito, mentre l’associazione sindacale non aveva prodotto alcuna prova del preteso e inesistente prestito.
La Cassazione chiude il caso, ma restano aperti i contenziosi per differenze retributive e mobbing
Cglicenziamenti: In che modo la Corte d’Appello ha smontato la narrazione del sindacato, ripristinando le inalienabili garanzie sul Trattamento di Fine Rapporto?
Stefano Antonio Oriano: La solida sentenza rileva chiaramente l’esistenza di un regolare accordo di esodo incentivato; le mie dimissioni, infatti, erano avvenute regolarmente con ben quattro anni di netto anticipo rispetto alla fisiologica e naturale scadenza contrattuale. La Corte ribadisce energicamente il principio inderogabile secondo cui il TFR non risulta in alcun modo e sotto nessuna forma rinunciabile da parte del lavoratore in favore del datore di lavoro, in stretta applicazione del precetto normativo stabilito dall’articolo 2113 del vigente codice civile.
Cglicenziamenti: E per quanto concerne le discutibili dichiarazioni rilasciate dalla dirigenza durante il dibattimento di primo grado?
Stefano Antonio Oriano: Risulta poi letteralmente lapidaria la severissima e puntuale valutazione espressa sulla traballante deposizione testimoniale, evidenziandone palesemente tutte le gravissime e incolmabili incongruità logiche. Nelle motivazioni si spiega minuziosamente che appare del tutto evidente l’impossibilità di ipotizzare la restituzione di una somma versata direttamente all’INPS per consentire il pensionamento anticipato, tramite un’assurda anticipazione del TFR. Con questa magistrale pronuncia si ristabilisce finalmente la piena coincidenza tra verità processuale e verità storica.
Cglicenziamenti: La complessa e logorante odissea legale può quindi definirsi definitivamente e positivamente archiviata sotto ogni singolo e rilevante aspetto giurisprudenziale?
Stefano Antonio Oriano: Relativamente all’annosa questione del TFR, certamente. La successiva ordinanza della Cassazione ha fissato una verità formale incontrovertibile. Permane tuttavia ancora pendente in sede giudiziaria proprio la controversia legale che i vertici intendevano neutralizzare tramite la minaccia di confisca della mia liquidazione: quella inerente le differenze retributive maturate e le reiterate condotte di mobbing. Anche nell’ambito di questa specifica causa civile, la Di Martino ha accettato di giocare un ruolo, rendendo una seconda controversa testimonianza nel 2021. Di questo avremo occasione di scrivere.
Cglicenziamenti: Perché, solo dopo il trascorrere di così tanto tempo, è stata presa la ferma e coraggiosa decisione di raccontare dettagliatamente questa complessa storia e di renderla pubblica?
Stefano Antonio Oriano: Il mio prolungato silenzio mirava esclusivamente a non interferire in alcun modo con l’articolato e delicato corso della giustizia. Reputo tuttavia un dovere civico improrogabile divulgare vicende di questo tenore: quando una grande associazione deputata istituzionalmente alla tutela collettiva utilizza i propri ingranaggi per sopprimere i diritti inalienabili, il problema non è più limitato al singolo individuo, ma acquisisce una natura endemica e profondamente strutturale.
Cglicenziamenti: Qual è il monito finale rispetto alla gestione del potere e alla reale applicazione della democrazia sindacale all’interno delle confederazioni?
Stefano Antonio Oriano: In questa vicenda le prerogative e le massime garanzie accordate dalla Costituzione alle organizzazioni sindacali vengono distorte e strumentalizzate per costruire oscuri sistemi di potere e controllo interno. Tali iniqui sistemi perseguono scopi estranei e contrari agli obiettivi che la legislazione in materia di lavoro assegna loro. In altri termini, la democrazia sindacale realmente praticata all’interno di queste organizzazioni non corrisponde affatto a quella che la Carta Costituzionale richiede e garantisce a ogni cittadino lavoratore.
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